Le comunità energetiche rinnovabili sono passate in pochi anni da esperimento a fenomeno diffuso: al 30 giugno 2026 in Italia se ne contavano 3.630 in esercizio, il doppio rispetto a sei mesi prima. Attorno a questa formula circolano però molti equivoci, a partire da come funziona davvero. Ecco cosa dicono i dati ufficiali.
Che cos’è una comunità energetica rinnovabile?
Una comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che riunisce cittadini, imprese, enti locali e altri soggetti per condividere l’energia prodotta da impianti rinnovabili sul proprio territorio. Non è una tecnologia, ma una configurazione: gli impianti sono i soliti — soprattutto fotovoltaico — mentre a cambiare è il modo in cui l’energia prodotta viene contabilizzata e remunerata.
La figura nasce nella direttiva europea RED II del 2018 ed è entrata nell’ordinamento italiano con l’articolo 31 del decreto legislativo 199 del 2021.
Come funziona la condivisione dell’energia?
Qui sta l’equivoco più comune. Fra i membri di una comunità energetica rinnovabile non passa alcun cavo dedicato: l’elettricità continua a viaggiare nella rete di distribuzione come sempre, e nessuno può sapere da quale impianto provenga la corrente che accende una lampadina.
Ciò che viene condiviso è un calcolo. Se in una data ora gli impianti della comunità energetica rinnovabile immettono in rete 10 kilowattora e i membri ne prelevano 6, il GSE considera 6 kilowattora di energia condivisa e su quelli riconosce l’incentivo. I 4 rimanenti vengono venduti come qualunque altra energia immessa. Il conteggio avviene ora per ora, sui dati dei contatori.
Da qui discende la regola pratica più importante: conta la contemporaneità. Una comunità composta solo da abitazioni, che consumano la sera, e da impianti fotovoltaici, che producono a mezzogiorno, condivide poca energia e guadagna poco.
Chi può partecipare a una comunità energetica?
Possono essere membri persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale. Per i privati la partecipazione non deve costituire l’attività commerciale o industriale principale.
Sono escluse le imprese la cui attività principale è la produzione o il commercio di energia elettrica: fra i primi motivi di esclusione delle domande il GSE segnala proprio la richiesta presentata da soggetti con codice ATECO 35.11 o 35.12.
Non serve possedere un impianto: si può aderire come semplice consumatore, portando il proprio punto di prelievo.
Serve avere i pannelli sul tetto?
No. Una configurazione comprende sia produttori sia consumatori, e si può partecipare portando soltanto la propria utenza. Il beneficio economico dipenderà però da quanta energia si preleva nelle ore in cui la comunità produce.
Che cos’è la cabina primaria e perché è decisiva?
È il vincolo territoriale che determina chi può stare insieme in una comunità energetica rinnovabile. Tutti i punti di immissione e di prelievo devono ricadere nell’area sottesa alla stessa cabina primaria, cioè la stazione che trasforma l’alta tensione in media tensione.
Non coincide con i confini comunali: due edifici che si vedono dalla finestra possono appartenere a cabine diverse. È il primo controllo da fare, prima ancora di rivolgersi a un notaio, e si esegue gratuitamente sulla mappa interattiva pubblicata dal GSE.
Quanto si guadagna con una comunità energetica?
L’incentivo principale è la tariffa premio sull’energia condivisa, riconosciuta per vent’anni dall’entrata in esercizio dell’impianto e composta da una parte fissa e da una variabile che cresce quando il prezzo di mercato scende.
- impianti fino a 200 kW: 80 euro per megawattora più la componente variabile, con un tetto di 120 euro;
- da 200 a 600 kW: 70 euro più la variabile, tetto 110 euro;
- oltre 600 kW: 60 euro più la variabile, tetto 100 euro.
Per gli impianti fotovoltaici del Centro e del Nord Italia è prevista una maggiorazione territoriale che compensa il minore irraggiamento. Alla tariffa premio si aggiunge il corrispettivo di valorizzazione stabilito da ARERA. Il singolo impianto non può superare un megawatt di potenza.
Attenzione alla cumulabilità: la tariffa non è compatibile con lo scambio sul posto, che va quindi disdettato, né con il Superbonus.
Il contributo a fondo perduto del PNRR è ancora richiedibile?
No. Lo sportello per il contributo in conto capitale, che copriva fino al 40% della spesa per impianti nei Comuni fino a 50.000 abitanti, si è chiuso il 30 novembre 2025. La concessione delle risorse deve concludersi entro il 31 agosto 2026.
I numeri finali della misura, pubblicati dal GSE: 48.750 domande presentate, 30.299 ammesse, 779 milioni di euro concessi in sei atti fra maggio e luglio 2026, per 1.763,6 megawatt di impianti. Restano 15.465 domande non finanziabili, che entreranno solo per scorrimento in caso di rinunce o nuove risorse.
Resta invece pienamente accessibile la tariffa premio ventennale, che non dipende da quello sportello: chi costituisce una comunità oggi può richiederla dopo l’entrata in esercizio dell’impianto. Restano inoltre i bandi regionali di cofinanziamento, di cui il GSE tiene un elenco aggiornato.
Come si avvia una comunità energetica? I passaggi in ordine
- Verificare la cabina primaria. È gratuito e richiede pochi minuti sulla mappa del GSE. Se i partecipanti previsti non ricadono sotto la stessa cabina, la configurazione non è ammissibile.
- Stimare l’energia condivisibile, confrontando i profili di consumo dei membri con la produzione attesa. È il conto che determina se il progetto ha senso economico.
- Scegliere la forma giuridica — associazione, cooperativa, consorzio — e redigere atto costitutivo e statuto. La comunità deve essere un soggetto autonomo, perché firma il contratto con il GSE e ripartisce gli incentivi.
- Ottenere il titolo per realizzare l’impianto e il preventivo di connessione accettato prima di presentare la domanda, e non avviare i lavori prima: sono fra gli errori che hanno fatto respingere più richieste.
- Qualificare la configurazione sul portale del GSE.
- Richiedere la tariffa entro 120 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Superata la finestra, il diritto decade.
Un impianto già esistente può entrare in una comunità?
Dipende dalla data di entrata in esercizio, ed è un punto che sorprende molti proprietari di impianti fotovoltaici.
Gli impianti entrati in esercizio entro il 15 dicembre 2021 sono considerati esistenti: possono far parte della comunità, ma non accedono alla tariffa premio, e la loro potenza non può superare il 30% della potenza complessiva della configurazione. L’energia che immettono conta comunque nel calcolo dell’energia condivisa.
Per gli impianti entrati in esercizio fra il 16 dicembre 2021 e il 23 gennaio 2024 l’accesso alla tariffa richiede documentazione, sottoscritta prima dell’entrata in esercizio, da cui risulti che l’impianto era destinato a una comunità energetica. Dal 24 gennaio 2024 in poi l’accesso è pieno.
Dove trovare le informazioni ufficiali
Tutti i dati citati in questo articolo provengono dalle pagine del Gestore dei Servizi Energetici e dalle Regole Operative del Decreto CACER. Su energiaaconfronto.com è disponibile una scheda dedicata alle comunità energetiche, con un percorso guidato a domande per chi voglia verificare la propria situazione, i riferimenti normativi in ordine cronologico e i collegamenti ai documenti originali: energiaaconfronto.com/schede/comunita-energetiche.html
Questo articolo ha finalità divulgativa e non sostituisce la verifica presso il GSE o presso un professionista abilitato.